La recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania n. 2342/2026, nel cui giudizio il nostro Studio ha rappresentano l’impresa appaltatrice vittoriosa, offre spunti di estremo interesse in materia di revoca delle procedure di gara e della conseguente responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione, delineando i confini tra la legittimità dell’agire amministrativo e il dovere di correttezza verso i partecipanti.
Un primo aspetto di rilievo riguarda l’ammissibilità del ricorso. Il Collegio ha ribadito che l’operatore economico collocato al primo posto in graduatoria vanta un interesse qualificato e differenziato a contestare la revoca della gara, anche qualora la procedura non sia ancora giunta all’aggiudicazione definitiva ma si trovi nella fase di verifica dell’anomalia dell’offerta. Tale posizione deriva dal potenziale effetto positivo che l’annullamento dell’atto di ritiro produrrebbe sulla sfera giuridica del concorrente, il quale ha già fornito le proprie giustificazioni e potrebbe legittimamente aspirare all’esito favorevole della gara.
Nel merito della legittimità del provvedimento di revoca, la decisione si sofferma sulla completezza e congruità del progetto esecutivo. Il Tribunale ha chiarito che lo studio tecnico della località e la relazione tecnico-sanitaria, prescritti dal d.P.R. n. 285/1990, non possono ritenersi assorbiti dalle previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale. Esiste infatti una netta distinzione tra il piano della programmazione urbanistica generale, che regola gli aspetti igienico-sanitari in via prospettica, e quello della progettazione concreta, che deve riflettere indagini puntuali e specifiche sull’area interessata dai lavori. Inoltre, la sentenza evidenzia il carattere precettivo delle norme regionali che impongono di riservare spazi a cittadini di diversa cultura funeraria, la cui mancanza nel progetto esecutivo costituisce una lacuna essenziale atta a giustificare il ritiro della procedura.
Un ulteriore profilo di interesse è rappresentato dalle incongruenze tra i documenti di gara. La presenza di dati contrastanti tra Capitolato Speciale, Disciplinare e Quadro Economico in merito agli importi dei lavori e alle categorie di qualificazione è stata ritenuta una ragione sufficiente a sorreggere la revoca. Il Collegio ha specificato che clausole volte a disciplinare l’esecuzione del contratto non possono sanare divergenze contenutistiche nella fase precedente alla stipula, specialmente quando tali carenze sono idonee a generare contenziosi paralizzanti per l’intervento pubblico.
L’aspetto più innovativo della pronuncia risiede nel riconoscimento della responsabilità precontrattuale della P.A. nonostante la legittimità della revoca. Il Tribunale ha stabilito che la responsabilità per violazione dei doveri di buona fede e correttezza può sussistere a prescindere dalla valutazione di illegittimità del provvedimento amministrativo. Nel caso di specie, l’Amministrazione ha tenuto un comportamento negligente lasciando trascorrere oltre un anno tra la richiesta di giustificazioni e l’adozione della revoca, basata peraltro su elementi già conoscibili con l’ordinaria diligenza fin dall’indizione della gara. Tale ritardo è stato considerato lesivo del legittimo affidamento del privato
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