Avvocato specializzato in mediazione e composizione controversie

La mediazione è la procedura con cui un terzo imparziale aiuta le parti a trovare un accordo per comporre una controversia, senza imporre una decisione. In numerose materie è condizione di procedibilità della causa (D.Lgs. 28/2010); in tutte è un’occasione concreta di risolvere il conflitto in tempi rapidi e con costi contenuti.

Pisanti Studio di Avvocati, avvocato per la mediazione delle controversie civili e commerciali con sedi a Napoli, Roma e Milano, assiste le imprese nelle procedure di mediazione e nella negoziazione degli accordi.

Quando la mediazione è obbligatoria

La mediazione è condizione di procedibilità in materie determinate: contratti bancari, finanziari e assicurativi, locazioni, comodato, affitto d’azienda, diritti reali, divisioni, successioni, risarcimento da responsabilità medica e da diffamazione.

In queste materie, chi vuole agire in giudizio deve prima esperire il tentativo di mediazione: senza, la domanda è improcedibile.

Come si svolge la procedura

La procedura si avvia con una domanda a un organismo di mediazione; il mediatore convoca le parti e ne agevola il dialogo in incontri riservati.

La partecipazione richiede la presenza personale delle parti, assistite dai difensori: la preparazione dell’incontro è decisiva per l’esito.

L’accordo e i suoi effetti

L’accordo di conciliazione sottoscritto dalle parti e dai difensori costituisce titolo esecutivo: può essere portato a esecuzione come una sentenza.

L’accordo può anche prevedere clausole ulteriori rispetto all’oggetto della lite, offrendo soluzioni che un giudice non potrebbe imporre.

Mediazione, negoziazione assistita e arbitrato

Accanto alla mediazione operano la negoziazione assistita e, per una decisione vincolante, l’arbitrato.

La scelta dello strumento dipende dall’obiettivo: accordo o decisione, riservatezza, tempi e rapporti tra le parti.

I vantaggi per l’impresa

Per l’impresa la mediazione offre rapidità, riservatezza e risparmio, oltre a benefici fiscali sugli accordi.

Soprattutto, consente di preservare i rapporti commerciali, spesso più preziosi della singola pretesa in contestazione.

L’esperienza dello studio in materia di mediazione

Pisanti Studio di Avvocati assiste imprese e Pubbliche Amministrazioni da oltre 25 anni, con un’esperienza riconosciuta da testate e osservatori del settore legale: lo studio è stato incluso tra gli Studi dell’Anno de Il Sole 24 Ore dal 2020 al 2026, ha ricevuto i riconoscimenti del Corriere della Sera negli anni 2024, 2025 e 2026 ed è stato indicato nel ranking Milano Finanza dal 2023 al 2026.

I professionisti dello studio sono abilitati al patrocinio davanti alle magistrature superiori, inclusa la Corte di Cassazione. L’approccio dello studio distingue le liti da chiudere rapidamente in mediazione da quelle da portare in giudizio: una valutazione strategica caso per caso.

La materia è seguita, presso lo studio, sotto la guida dell’Avv. Amedeo Pisanti.

Cos’è e quando serve un avvocato per la mediazione

L’avvocato per la mediazione assiste l’impresa nella preparazione della procedura, nella conduzione degli incontri e nella redazione dell’accordo.

Il suo intervento è necessario nelle materie a mediazione obbligatoria e utile in ogni caso in cui una soluzione negoziata sia preferibile al giudizio.

Pisanti — studio legale per mediazione e composizione delle controversie con sedi a Napoli, Roma e Milano — assiste i clienti in questa materia, all’interno della più ampia attività in diritto civile d’impresa.

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Un Avvocato esperto della materia valuterà la tua situazione e ti ricontatterà entro 48 ore lavorative, in sede o in videoconferenza.

È condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle materie elencate dal D.Lgs. 28/2010: contratti bancari, finanziari e assicurativi, locazioni, comodato, affitto d’azienda, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, risarcimento del danno da responsabilità sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa. In queste materie occorre esperire la mediazione prima di agire in giudizio.

La mancata partecipazione senza giustificato motivo ha conseguenze processuali: il giudice può desumerne argomenti di prova e condannare la parte assente al versamento di una somma pari al contributo unificato. Per la parte che ha attivato la mediazione, l’esperimento del tentativo soddisfa comunque la condizione di procedibilità e consente di procedere in giudizio.

Sì. L’accordo di conciliazione sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. In pratica ha un’efficacia analoga a quella di una sentenza, e può essere portato a esecuzione se una parte non lo rispetta spontaneamente.

Tempi molto più rapidi rispetto al giudizio, costi contenuti, riservatezza della procedura e la possibilità di raggiungere soluzioni creative che un giudice non potrebbe imporre. Consente inoltre di preservare i rapporti commerciali tra le parti. Sono previsti anche benefici fiscali sugli accordi di conciliazione, che rendono ulteriormente conveniente questa via.

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