Avvocato esperto in responsabilità extracontrattuale

La responsabilità extracontrattuale, o aquiliana, obbliga al risarcimento chi cagiona ad altri un danno ingiusto con dolo o colpa, anche in assenza di un contratto (art. 2043 del codice civile). Per l’impresa è una fonte di rischio ricorrente: danni a terzi, concorrenza sleale, responsabilità da prodotto, lesione dell’immagine.

Pisanti Studio di Avvocati, avvocato per la responsabilità extracontrattuale con sedi a Napoli, Roma e Milano, assiste le imprese sia nell’azione risarcitoria sia nella difesa, dalla richiesta stragiudiziale al giudizio.

Gli elementi dell’illecito civile

La responsabilità aquiliana richiede un fatto, il danno ingiusto, il nesso causale e l’elemento soggettivo (dolo o colpa).

La mancanza di uno solo di questi elementi esclude la responsabilità: è su di essi che si costruisce tanto l’azione quanto la difesa.

Le responsabilità speciali dell’impresa

Il codice civile prevede ipotesi speciali particolarmente rilevanti per l’impresa: la responsabilità per l’esercizio di attività pericolose (art. 2050), quella del datore per i fatti dei dipendenti (art. 2049), quella da cose in custodia (art. 2051).

In diverse di queste ipotesi la responsabilità è aggravata o oggettiva: la difesa si sposta sulla prova del caso fortuito o dell’assenza di nesso.

La concorrenza sleale

Gli atti di concorrenza sleale (art. 2598 del codice civile) — denigrazione, confusione, storno di dipendenti, sviamento di clientela — sono una forma tipica di illecito tra imprese.

La tutela comprende l’inibitoria, la rimozione degli effetti e il risarcimento del danno, spesso con urgenza cautelare.

Il danno e la sua prova

Il risarcimento copre il danno patrimoniale e, nei casi previsti, quello non patrimoniale, incluso il danno all’immagine dell’impresa.

La prova del danno e del nesso causale è il terreno decisivo: richiede una ricostruzione rigorosa, spesso con il supporto di consulenze tecniche.

L’esperienza dello studio in materia di responsabilità extracontrattuale

Pisanti Studio di Avvocati assiste Imprese e Pubbliche Amministrazioni da oltre 25 anni, con un’esperienza riconosciuta da testate giornalistiche e osservatori del settore legale: lo studio è stato incluso tra gli Studi dell’Anno de Il Sole 24 Ore dal 2020 al 2026, ha ricevuto i riconoscimenti del Corriere della Sera negli anni 2024, 2025 e 2026 ed è stato indicato nel ranking Milano Finanza dal 2023 al 2026.

I professionisti dello studio sono abilitati al patrocinio davanti alle magistrature superiori, inclusa la Corte di Cassazione. L’esperienza nel contenzioso d’impresa consente di gestire anche i profili di urgenza, tipici della concorrenza sleale e della tutela dell’immagine.

La materia è seguita, presso lo studio, sotto la guida dell’Avv. Amedeo Pisanti.

Cos’è e quando serve un avvocato per la responsabilità extracontrattuale

L’avvocato per la responsabilità extracontrattuale assiste le imprese nell’azione risarcitoria da fatto illecito e nella difesa dalle pretese di terzi.

Il suo intervento è utile appena il fatto si verifica, per preservare le prove. Diventa necessario quando il danno è contestato o quando serve una tutela urgente.

Pisanti — studio legale per responsabilità extracontrattuale e risarcimento con sedi a Napoli, Roma e Milano — assiste i clienti in questa materia, all’interno della più ampia attività in diritto civile d’impresa.

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È l’obbligo di risarcire il danno ingiusto cagionato ad altri con dolo o colpa, in assenza di un rapporto contrattuale tra le parti (art. 2043 del codice civile). Si distingue dalla responsabilità contrattuale, che nasce invece dall’inadempimento di un’obbligazione assunta. È detta anche responsabilità aquiliana e copre una vasta gamma di illeciti civili.

Il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Per i danni derivanti da fatti costituenti reato può valere il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato. Il termine decorre, in alcuni casi, dal momento in cui il danneggiato ha avuto o poteva avere consapevolezza del danno e del responsabile.

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Sì. L’art. 2049 del codice civile prevede la responsabilità del datore di lavoro per i danni cagionati dai dipendenti nell’esercizio delle mansioni affidate. È una responsabilità oggettiva: il datore risponde anche senza propria colpa, purché il fatto del dipendente sia collegato alle incombenze lavorative. La difesa si concentra sull’assenza di tale collegamento.

Contro gli atti di concorrenza sleale (art. 2598 del codice civile) — confusione con prodotti altrui, denigrazione, sviamento di clientela, storno di dipendenti — l’impresa danneggiata può chiedere l’inibitoria, la rimozione degli effetti e il risarcimento del danno. Nei casi urgenti è possibile agire in via cautelare per ottenere un provvedimento immediato che blocchi la condotta illecita.

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