Avvocato specializzato in responsabilità amministratori

La responsabilità degli amministratori è uno dei temi centrali del diritto societario: gli amministratori rispondono verso la società, i soci e i creditori per i danni derivanti dalla violazione dei loro doveri. È un tema a doppia faccia: tutela chi è danneggiato da una gestione scorretta e, insieme, protegge gli amministratori diligenti nell’esercizio delle funzioni.

Pisanti Studio di Avvocati, avvocato per la responsabilità degli amministratori con sedi a Napoli, Roma e Milano, assiste amministratori, società, soci e creditori nelle azioni di responsabilità, in attacco e in difesa.

I doveri degli amministratori

Gli amministratori devono gestire la società con diligenza e nel rispetto dei doveri di legge e di statuto, perseguendo l’interesse sociale.

La business judgment rule protegge le scelte gestionali ragionevoli e informate. Non si risponde per l’insuccesso di una decisione, ma per la sua irragionevolezza o per la violazione di doveri specifici.

L’azione sociale di responsabilità

L’azione sociale (art. 2393 del codice civile per le S.p.A.) è promossa dalla società, previa delibera assembleare, per i danni cagionati dagli amministratori.

Nelle S.p.A. può essere esercitata anche dai soci di minoranza qualificati; nelle S.r.l. spetta a ciascun socio (art. 2476 del codice civile).

La responsabilità verso creditori e terzi

Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali in un caso preciso. Quando l’inosservanza dei doveri di conservazione del patrimonio lo rende insufficiente a soddisfarli.

Rispondono inoltre verso i singoli soci e i terzi direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi.

Crisi d’impresa e responsabilità

Il Codice della crisi d’impresa ha accentuato i doveri degli amministratori in tema di adeguati assetti e di tempestiva rilevazione della crisi.

La gestione dell’impresa in crisi è oggi uno degli ambiti di maggiore esposizione: ritardi e omissioni fondano azioni di responsabilità.

La difesa dell’amministratore

La difesa muove dalla business judgment rule, dalla ricostruzione del processo decisionale e dalla prova della diligenza e dell’assenza di nesso causale.

La documentazione delle decisioni e dei flussi informativi è la migliore tutela preventiva dell’amministratore.

L’esperienza dello studio in materia di responsabilità degli amministratori

Pisanti Studio di Avvocati assiste Imprese e Pubbliche Amministrazioni da oltre 25 anni, con un’esperienza riconosciuta da testate giornalistiche e osservatori del settore legale: lo studio è stato incluso tra gli Studi dell’Anno de Il Sole 24 Ore dal 2020 al 2026, ha ricevuto i riconoscimenti del Corriere della Sera negli anni 2024, 2025 e 2026 ed è stato indicato nel ranking Milano Finanza dal 2023 al 2026.

I professionisti dello studio sono abilitati al patrocinio davanti alle magistrature superiori, inclusa la Corte di Cassazione. Lo studio assiste sia gli amministratori sia le società e i soci: la conoscenza di entrambe le prospettive rafforza ogni strategia, in attacco e in difesa.

La materia è seguita, presso lo studio, sotto la guida dell’Avv. Amedeo Pisanti.

Cos’è e quando serve un avvocato per la responsabilità degli amministratori

L’avvocato per la responsabilità degli amministratori assiste società, soci, creditori e amministratori nelle azioni di responsabilità, sia promuovendole sia difendendole.

Il suo intervento è utile in via preventiva, per impostare processi decisionali difendibili. Diventa necessario quando l’azione viene minacciata o promossa.

Pisanti — studio legale per responsabilità degli amministratori con sedi a Napoli, Roma e Milano — assiste i clienti in questa materia, all’interno della più ampia attività in diritto societario.

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Quando, violando i doveri imposti dalla legge o dallo statuto e non gestendo con la dovuta diligenza, cagiona un danno al patrimonio sociale. Non risponde invece per il semplice insuccesso economico di una scelta gestionale, se questa era ragionevole e assunta in modo informato: è la cosiddetta business judgment rule, che protegge la discrezionalità imprenditoriale degli amministratori.

La società, previa delibera dell’assemblea (art. 2393 del codice civile); i soci di minoranza qualificati nelle S.p.A. e ciascun socio nelle S.r.l. (art. 2476); i creditori sociali quando il patrimonio è divenuto insufficiente a soddisfarli; i singoli soci o terzi direttamente danneggiati. In caso di procedura concorsuale, l’azione spetta agli organi della procedura.

È il principio per cui il giudice non sindaca il merito delle scelte gestionali degli amministratori, ma solo la loro ragionevolezza e la correttezza del procedimento decisionale. L’amministratore che ha deciso in modo informato, ponderato e non manifestamente irragionevole non risponde dell’esito negativo della scelta. Restano invece sindacabili la violazione di doveri specifici e le decisioni assunte in conflitto di interessi.

Sì, e in misura accentuata. Il Codice della crisi d’impresa impone agli amministratori di istituire adeguati assetti organizzativi per rilevare tempestivamente la crisi e di attivarsi senza indugio per farvi fronte. Ritardi nell’emersione della crisi, aggravamento del dissesto e prosecuzione dell’attività quando non consentita fondano specifiche azioni di responsabilità verso società e creditori.

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