DPO data protection officer e P.A.: gara per affidamento esterno. L’incarico di data protection officer può essere affidato ad un soggetto esterno. La giurisprudenza comincia a delineare i requisiti delle procedure di evidenza pubblica per l’affidamento all’esterno del servizio, da espletarsi tramite le piattaforme di e-procurement, differenziate a seconda dell’importo. Ma anche la scelta del dipendente interno va ponderata tenendo conto del contesto organizzativo-lavorativo dell’ente.
L’art. 37, par. 1, lett. a), del Regolamento Ue 2016/679 prevede che i titolari e i responsabili del trattamento designino un DPO (data protection officer) «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali».</p><p>In questo ulteriore articolo sul tema vengono affrontate le questioni attinenti i poteri del DPO (data protection officer).
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