Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5542/2026, in un giudizio nel quale il nostro studio ha difeso l’Amministrazione comunale, ha affrontato il tema della regolarizzazione edilizia e paesaggistica di interventi eseguiti in zone sottoposte a vincoli stringenti, fornendo importanti chiarimenti sulla corretta interpretazione delle tolleranze costruttive e dei limiti della sanatoria paesaggistica.

Improcedibilità segnalazione certificata di inizio attività

La vicenda trae origine dalla dichiarazione di improcedibilità di una segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria relativa a una villa unifamiliare. Tale villa si trova all’interno del perimetro di un Parco Nazionale.
L’aspetto di maggiore rilievo della decisione riguarda il principio della valutazione unitaria degli abusi edilizi. Questo principio impedisce di considerare separatamente i singoli interventi realizzati nel medesimo contesto temporale.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, la regolarizzazione degli abusi richiede una considerazione complessiva dello stato dell’immobile. In questo modo si evita che una parcellizzazione artificiosa delle opere consenta di aggirare le soglie di punibilità o i limiti previsti dalla legge.

Calcolo delle tolleranze
In merito al calcolo delle tolleranze costruttive del 2% previste dall’articolo 34-bis del Testo Unico Edilizia, la sentenza chiarisce che il parametro di riferimento per il calcolo non può essere esteso all’intero edificio se l’intervento abusivo riguarda solo una specifica porzione autorizzata con un titolo precedente. Nel caso di specie, poiché le difformità riguardavano un intervento di sopraelevazione assentito nel 1968, la base di calcolo per la tolleranza doveva essere limitata alla volumetria di tale specifico intervento e non alla cubatura complessiva del fabbricato.
Questa interpretazione restringe notevolmente il margine di errore tollerabile, rendendo più difficile ricondurre le variazioni esecutive nell’alveo della legittimità senza ricorrere alla sanatoria ordinaria
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Un altro profilo di estremo interesse è la conferma della natura insuperabile del divieto di sanatoria paesaggistica postuma in presenza di aumenti di volume o superficie. Il Consiglio di Stato ha ribadito che l’accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’articolo 167 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, è tassativamente precluso per interventi che abbiano determinato la creazione di nuove superfici utili o volumetrie. Tale divieto assume connotati ancor più rigorosi all’interno delle aree protette, dove il nulla osta dell’Ente Parco ha natura necessariamente preventiva e non ammette, salvo casi eccezionalissimi non ricorrenti in presenza di nuovi volumi, valutazioni ex post.
Sotto il profilo procedimentale, la decisione affronta la questione dell’omesso preavviso di rigetto, stabilendo che la sua mancanza non inficia la validità del provvedimento qualora l’esito del procedimento sia vincolato. Nel contesto di una pratica di sanatoria dove i presupposti legali per l’accoglimento mancano oggettivamente a causa dell’aumento volumetrico in area vincolata, l’amministrazione non ha margini di discrezionalità. Pertanto, l’apporto partecipativo del privato non avrebbe potuto in alcun modo mutare il contenuto della determinazione finale, rendendo applicabile la sanatoria processuale del provvedimento. La sentenza sottolinea infine che un incontro informale tra i tecnici di parte e l’amministrazione può comunque integrare un adeguato contraddittorio procedimentale, dequotando ulteriormente le doglianze relative a vizi formali della procedura
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