Nelle procedure disciplinate dal Dlgs 163/2006, le irregolarità essenziali comportavano automaticamente l’obbligo per il concorrente di pagare la sanzione pecuniaria prevista dal bando di gara, a prescindere dalla circostanza che questi avesse aderito o meno all’invito di sanare l’irregolarità. Al contrario, nel nuovo codice degli appalti, la sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. È quanto stabilito dal Tar Lombardia, sezione di Milano, con la sentenza n. 1423 del 14 luglio 2016.
Soccorso istruttorio: con il D.LGS. 50/2016 sanzione dovuta solo se c’è regolarizzazione
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